Domande Frequenti

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Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.

La carta d'identità è un documento di riconoscimento personale che può essere richiesto da ogni cittadino straniero, il quale compiuti i 15 anni sia in possesso di regolare permesso di soggiorno e residenza anagrafica nel territorio Italiano. La carta d'identità, nel caso di stranieri ed apolidi legalmente soggiornanti nel nostro Paese, ha la stessa durata del permesso di soggiorno e non può essere utilizzata per l'espatrio avendo validità solo sul territorio italiano. E' da tener presente, inoltre, che i dati in essa contenuti hanno lo stesso valore dei certificati corrispondenti e nel caso in cui le amministrazioni prevedano l'esibizione del documento non possono pretendere certificati attestanti stati e fatti già contenuti nel documento. Ai fini del rilascio della Carta d'Identità è necessario rivolgersi presso l'Ufficio Anagrafe del Comune o della circoscrizione in cui si risiede presentando: - tre fotografie formato tessera frontali, uguali e recenti; - un documento valido per il riconoscimento nel caso di cittadini dell'Unione Europea; -il passaporto in corso di validità ed il permesso di soggiorno nel caso di cittadini extracomunitari. RINNOVO La carta d'identità deve essere rinnovata per: scadenza: la richiesta per il rinnovo della carta d'identità deve essere effettuata 180 giorni prima della scadenza; cambiamento di dati personali ritenuti errati (nome, cognome e data di nascita…): variazione di residenza da altro Comune: la carta può essere rinnovata per consentire all'utente di usarla al posto del certificato di residenza; occorre presentare tre fotografie recenti formato tessera uguali e la carta d'identità da rinnovare. DUPLICATO DELLA CARTA D'IDENTITÀ Tutti gli stranieri e gli apolidi in possesso di una carta d'identità rilasciata da un comune italiano possono chiederne il Duplicato entro i termini di validità della stessa in caso di: deterioramento: presentare tre fotografie recenti formato tessera e uguali, il documento deteriorato (se il documento deteriorato non ha elementi sufficienti per l'identificazione occorre presentare un altro documento valido, e, in mancanza di questo, è necessaria la presenza di due testimoni maggiorenni che, mostrando un documento valido, devono dichiarare l'identità del richiedente); smarrimento o furto: occorre fare la denuncia alle autorità di Polizia e presentarla in anagrafe al momento del nuovo rilascio, insieme a tre fotografie recenti formato tessera, uguali e prese di fronte e un documento valido; in mancanza di questo è necessaria la presenza di due testimoni maggiorenni che, con un documento valido, devono dichiarare l'identità del richiedente. I cittadini stranieri devono presentare anche il permesso di soggiorno. Occorre inoltre consegnare: - un valido documento di riconoscimento nel caso di cittadini dell'Unione Europea; - il passaporto ed il permesso di soggiorno nell'ipotesi di cittadini extracomunitari.

Argomenti:

La Scia può essere inviata dagli stessi soggetti che possono presentare la Dia alternativa o la richiesta di permesso di costruire, cioè dai titolari di un diritto reale sull'immobile su cui verrà eseguito l'intervento (ad es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero dai titolari di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. conduttore con l'assenso del locatore).

Argomenti:

Modulo Scia in duplice copia, compilato dal proprietario o avente titolo e dagli eventuali contitolari e asseverata da un tecnico abilitato; elaborati progettuali previsti dal Regolamento Edilizio (art. 35, 36, 37) in relazione al tipo di intervento e alla zona di Prg, a firma di un tecnico abilitato, in triplice copia; Durc dell'impresa/e esecutrice/i dei lavori, copia della notifica preliminare, se dovuta, e una dichiarazione di aver verificato la documentazione prevista dalle lett. a) e b) dell'art. 90 del D. Lgs 9/4/2008 n. 81; autocertificazioni, redatte con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che attestano la presenza dei requisiti di legge necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio; pareri delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (es. parere della Soprintendenza dei beni culturali, autorizzazione paesaggistica); ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di 60 €; cartella di corredo per la presentazione della pratica, che si acquista presso l'ufficio accesso del Settore (prezzo 10 €); ogni altro documento elencato tra gli allegati nella modulistica della Scia, ove ricorra il caso.

Argomenti:

L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione. L'Amministrazione comunale tuttavia, nei 60 giorni successivi alla data della presentazione, può effettuare le verifiche e i controlli e, in caso di irregolarità, qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato, non inferiore a 30 giorni. In caso di carenza dei presupposti, o qualora l'interessato non provveda ad adeguare l'intervento alla normativa, l'Amministrazione può vietare, con motivato provvedimento, la prosecuzione dell'attività e disporre la rimozione dei suoi effetti dannosi. Trascorsi i 60 giorni, il Comune può intervenire: - sempre, in caso dichiarazioni false e mendaci; - solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, qualora non sia possibile regolarizzare l'attività. In caso di interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla Scia verranno applicate le sanzioni previste nel Titolo IV del DPR 380/2001 (art. 37) per le corrispondenti opere eseguite in assenza o difformità dalla denuncia di inizio attività.

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Nota di chiarimento dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010. DPR n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" art. 19. DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 artt. 46 e 47.

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La Scia può essere presentata per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per cui era prevista la presentazione della Dia ordinaria e non è consentita per gli interventi soggetti a permesso di costruire o a Dia alternativa al permesso di costruire, secondo quanto precisato dalla nota dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010. Nel modulo della Scia sono indicati, a titolo esemplificativo, gil interventi edilizi per cui è possibile ricorrere alla presentazione.

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La segnalazione certificata di inizio attività (Scia) consente al cittadino di eseguire immediatamente, nell'immobile di sua proprietà, alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver presentato all'Amministrazione comunale un'apposita segnalazione, asseverata da un tecnico abilitato. La Scia è un titolo abilitativo edilizio, al pari della Dia e del permesso di costruire, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente. Nella Scia, in particolare, la verifica di tutte queste condizioni viene, dalla legge, completamente delegata al privato sotto la sua responsabilità. Il privato cittadino, con il supporto del tecnico di fiducia, prima di presentare la Scia, deve effettuare tutti gli accertamenti ed acquisire autonomamente la documentazione necessaria per la realizzazione dell'intervento. L'esistenza di tali presupposti e di tali requisiti viene poi autocertificata all'atto della presentazione. L'Amministrazione comunale nel termine di 60 giorni dalla presentazione, può effettuare verifiche e controlli ed eventualmente emettere un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. La SCIA, in vigore dal 31/7/2010, è stata introdotta dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 che, in sede di conversione del D.L. 31/3/2010 n. 78, ha modificato il testo dell'art. 19 della L. 7/8/1990 n. 241.

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