Gli elettori italiani residenti all’estero votano per corrispondenza
(Circolare DAIT n.1/2026 della Direzione centrale per i servizi elettorali - Legge 27 dicembre 2001, n.459 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n.104)
La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori, i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli elettori residenti all’estero, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente a essa.
In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt.1, comma 3, e 4 della legge n.459/2001 nonché dell’art.4 del D.P.R. n.104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum, intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione e cioè entro il prossimo 24 gennaio 2026, preferibilmente utilizzando l’allegato "Modello opzione" predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
La scelta di votare in Italia può essere revocata con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio Consolare con le stesse modalità entro il 24 gennaio 2026.